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STATUTO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “AMICI DI EGGI”

Art. 1 DENOMINAZIONE – SEDE

E’ costituita con scrittura privata in data 27 febbraio 1985, registrata a Spoleto il 25 marzo 1985 al n. 382, l’Associazione Turistica Pro Loco della frazione Eggi, Comune di Spoleto, denominata “Amici di Eggi”, con sede legale in Spoleto, frazione Eggi, via G.Crivellini n. 26, di seguito anche denominata Associazione. L’Associazione, nell’ambito della frazione, può modificare liberamente la suddetta sede secondo le esigenze operative ed organizzative.
Vengono assunti come colori sociali il giallo ed il nero.

Art. 2 FINALITÀ

L’Associazione è un’associazione su base volontaria di natura privatistica, apolitica e senza scopo di lucro, ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione e tutela di realtà e di potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, ed enogastronomiche della frazione di Eggi.

ART. 3 COMPITI E OBIETTIVI

L’Associazione per il conseguimento delle finalità di cui all’art.2, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune e altre Associazioni ed Enti pubblici e privati promuove e/o compie ogni attività utile allo sviluppo culturale, sociale ed economico della frazione con particolare riferimento a:

  • Creare e mantenere un clima di collaborazione ed aggregazione;
  • Organizzare iniziative utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive di Eggi anche al di fuori del territorio comunale;
  • Sviluppare attività di carattere sociale, culturale, artistico, ricreativo, sportivo atte al miglioramento della qualità della vita nella frazione;
  • Promuovere la cultura dell’accoglienza e dell’informazione dei turisti anche con l’apertura di appositi uffici;
  • Organizzare e/o promuovere incontri culturali, convegni, forum e dibattiti allo scopo di studiare di problemi di interesse e proporre soluzioni agli Enti pubblici i privati di competenza;
  • Curare la comunicazione e divulgazione delle notizie inerenti l’attività dell’Associazione mediante l’edizione di eventuali bollettini, pubblicazioni anche audio-visive attraverso mezzi e sistemi tradizionali e/o informatici.

Art. 4 ATTIVITA’ DEI SOCI

L’attività dell’Associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.

Art. 5 SOCI – DIRITTI E DOVERI

I soci dell’Associazione si distinguono in:

  • Soci Ordinari;
  • Soci Sostenitori;
  • Soci Onorari.

L’ammissione di un nuovo socio è decisa, senza obbligo di rendere nota la motivazione, dal Consiglio Direttivo dell’Associazione per richiesta scritta del candidato, entro trenta giorni dalla stessa, e dietro versamento della quota sociale. Possono essere soci Ordinari tutti coloro che per motivazioni valide sono interessati all’attività dell’Associazione nel rispetto dell’Art. 3 della Costituzione.
Possono essere soci Sostenitori i soci Ordinari che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
Possono essere soci Onorari le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita dell’Associazione; il riconoscimento è perpetuo, comporta l’esonero dal pagamento della quota annuale, dà diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci.

I soci Ordinari e Sostenitori, purchè maggiorenni al momento dell’Assemblea dei Soci, nonché in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di:

  • Voto per eleggere gli organi direttivi dell’Associazione;
  • Essere eletti alle cariche direttive dell’Associazione;
  • Voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti dell’Associazione;
  • Ricevere la tessera dell’Associazione;
  • Frequentare i locali della sede sociale;
  • Ricevere le pubblicazioni dell’Associazione;
  • Ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di socio di una Pro Loco U.N.P.L.I. in occasione delle attività promosse o/ed organizzate dall’Associazione stessa.

I soci tutti hanno il dovere di:

  • Rispettare lo statuto ed i regolamenti dell’Associazione;
  • Versare nei termini, entro i primi tre mesi di ogni anno la quota sociale;
  • Non operare in concorrenza con l’attività dell’Associazione.

La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole nei confronti dell’Associazione o incompatibile con le attività e finalità della stessa. Non esistono soci di diritto o membri di diritto del Consiglio Direttivo.

Art. 6 ORGANI

Sono organi dell’Associazione:
  • L’Assemblea dei Soci;
  •  Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Segretario;
  •  Il Tesoriere;
  •  Il Presidente onorario (eventuale).
  • Tutte le cariche sono gratuite.